Art. 7

Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d’Irlanda

In vigore dal 18 dic 2008
Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d’Irlanda 1.   Ogni anno il Consiglio decide in merito ai TAC per l’anno successivo per ciascuno degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d’Irlanda. Il TAC è calcolato detraendo i quantitativi di seguito indicati dai prelievi totali di merluzzo bianco che corrispondono, in base alle stime dello CSTEP, ai tassi di mortalità per pesca di cui ai paragrafi 2 e 3: a) un quantitativo di pesce pari ai rigetti previsti di merluzzo bianco per lo stock considerato; b) ove del caso, un quantitativo corrispondente ad altre fonti di mortalità per pesca del merluzzo bianco, da fissare sulla base di una proposta della Commissione. 2.   Sulla base del parere dello CSTEP, i TAC soddisfano i seguenti requisiti: a) se la taglia dello stock al 1o gennaio dell’anno di applicazione del TAC è, in base alle stime dello CSTEP, inferiore al livello minimo di biomassa riproduttiva stabilito all’, il tasso di mortalità per pesca è ridotto del 25 % nell’anno di applicazione del TAC rispetto al tasso di mortalità per pesca dell’anno precedente; b) se la taglia dello stock al 1o gennaio dell’anno di applicazione del TAC è, in base alle stime dello CSTEP, inferiore al livello di precauzione della biomassa riproduttiva stabilito all’ e superiore o pari al livello minimo di biomassa riproduttiva stabilito nello stesso articolo, il tasso di mortalità per pesca è ridotto del 15 % nell’anno di applicazione del TAC rispetto al tasso di mortalità per pesca dell’anno precedente; e c) se la taglia dello stock al 1o gennaio dell’anno di applicazione del TAC è, in base alle stime dello CSTEP, superiore o pari al livello di precauzione della biomassa riproduttiva stabilito all’, il tasso di mortalità per pesca è ridotto del 10 % nell’anno di applicazione del TAC rispetto al tasso di mortalità per pesca dell’anno precedente. 3.   Se lo CSTEP ritiene che l’applicazione del paragrafo 2, lettere b) e c), dia luogo a un tasso di mortalità per pesca inferiore al tasso di mortalità di cui all’, paragrafo 2, il Consiglio fissa il TAC a un livello che produca un tasso di mortalità pari a quello specificato in detto articolo. 4.   Nel formulare il proprio parere in conformità dei paragrafi 2 e 3, lo CSTEP parte dal presupposto che, nell’anno precedente l’anno di applicazione del TAC, lo sfruttamento dello stock abbia registrato una variazione della mortalità per pesca pari alla riduzione dello sforzo di pesca massimo ammissibile applicabile nell’anno in questione. 5.   Fatti salvi il paragrafo 2, lettere a), b) e c), e il paragrafo 3, il TAC fissato dal Consiglio non è inferiore o superiore di oltre il 20 % al TAC stabilito nell’anno precedente.
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