Art. 9

Procedimento per la fissazione dei TAC in mancanza di dati esaustivi

In vigore dal 18 dic 2008
Procedimento per la fissazione dei TAC in mancanza di dati esaustivi Qualora lo CSTEP, non disponendo di informazioni sufficientemente accurate e rappresentative, non sia in grado di formulare un parere che consenta al Consiglio di fissare il TAC in conformità dell’ o 8, la decisione del Consiglio è adottata secondo le seguenti modalità: a) se lo CSTEP raccomanda di ridurre le catture di merluzzo bianco al livello più basso possibile, il TAC è fissato applicando una riduzione del 25 % rispetto al TAC dell’anno precedente; b) in tutti gli altri casi il TAC è fissato applicando una riduzione del 15 % rispetto al TAC dell’anno precedente, a meno che lo CSTEP non ritenga inappropriata tale riduzione.
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