Art. 11

Regime di gestione dello sforzo di pesca

In vigore dal 18 dic 2008
Regime di gestione dello sforzo di pesca 1.   I TAC definiti agli sono integrati da un regime di gestione dello sforzo di pesca che prevede l’assegnazione agli Stati membri, su base annuale, di possibilità di pesca in termini di sforzo di pesca. 2.   Il Consiglio può, su proposta della Commissione e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e del parere forniti dallo CSTEP di cui al paragrafo 3, escludere taluni gruppi di navi dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo a condizione che: a) siano disponibili dati appropriati sulle catture e i rigetti di merluzzo bianco per consentire allo CSTEP di valutare la percentuale di catture di merluzzo bianco effettuate da ciascun gruppo di navi interessato; b) la percentuale di catture di merluzzo bianco valutata dallo CSTEP non sia superiore all’1,5 % delle catture totali per ciascun gruppo di navi interessato; e c) l’inclusione di tali gruppi di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al loro impatto globale sugli stock di merluzzo bianco. Se lo CSTEP non è in grado di valutare se tali condizioni sono soddisfatte, il Consiglio include ciascun gruppo di navi interessato nel regime di gestione dello sforzo. 3.   Gli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione e allo CSTEP informazioni appropriate per stabilire se le suddette condizioni sono e restano soddisfatte in conformità delle modalità di applicazione adottate dalla Commissione.
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Regime di gestione dello sforzo di pesca (Art. 11 Regolamento (UE) 2008/1342) — Testo vigente | Portale Normativo