Art. 12
Assegnazioni dello sforzo di pesca
In vigore dal 18 dic 2008
Assegnazioni dello sforzo di pesca
1. Ogni anno il Consiglio fissa lo sforzo di pesca massimo ammissibile per ciascun gruppo di sforzo e per ogni Stato membro.
2. Lo sforzo di pesca massimo ammissibile è calcolato per mezzo di un valore di riferimento stabilito come segue:
a)
per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il valore di riferimento per ciascun gruppo di sforzo è costituito dallo sforzo medio in kW-giorni esercitato negli anni 2004-2006 o 2005-2007, a scelta dello Stato membro interessato, quale risulta dal parere dello CSTEP;
b)
per gli anni successivi di applicazione del presente regolamento, il valore di riferimento corrisponde allo sforzo di pesca massimo ammissibile dell’anno precedente.
3. I gruppi di sforzo ai quali si applica un adeguamento annuale dello sforzo di pesca massimo ammissibile sono decisi sulla base seguente:
a)
le catture di merluzzo bianco effettuate da navi appartenenti a ciascun gruppo di sforzo sono valutate sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri conformemente agli del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (8);
b)
per ciascuna delle zone definite nell’allegato I del presente regolamento, è elaborato un elenco dei gruppi di sforzo aggregati e delle corrispondenti catture di merluzzo bianco, inclusi i rigetti. L’elenco è predisposto per ordine crescente delle catture di merluzzo bianco di ciascun gruppo di sforzo;
c)
negli elenchi stabiliti ai sensi della lettera b), le catture complessive di merluzzo bianco sono calcolate nel modo seguente: per ciascun gruppo di sforzo aggregato, si calcola la somma delle catture di merluzzo effettuate dal gruppo di sforzo in causa e delle catture di merluzzo effettuate da tutti i gruppi di sforzo aggregati figuranti nelle rubriche precedenti dell’elenco;
d)
le catture complessive calcolate ai sensi della lettera c) si calcolano in percentuale delle catture totali di merluzzo bianco effettuate da tutti i gruppi di sforzo aggregati della stessa zona.
4. Ai gruppi di sforzo aggregati la cui percentuale di catture complessive, calcolata ai sensi del paragrafo 3, lettera b), è uguale o superiore al 20 %, si applicano adeguamenti annuali. Lo sforzo di pesca massimo ammissibile dei gruppi interessati è calcolato come segue:
a)
nei casi in cui si applicano gli o 8, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di adeguamento prevista in tali articoli per la mortalità per pesca;
b)
nei casi in cui si applica l’, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di adeguamento dello sforzo di pesca pari alla riduzione del TAC.
5. Per gruppi di sforzo diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lo sforzo di pesca massimo ammissibile è mantenuto al livello del valore di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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