Art. 14

Obblighi degli Stati membri

In vigore dal 18 dic 2008
Obblighi degli Stati membri 1.   Ogni Stato membro stabilisce, per le navi battenti la propria bandiera, un metodo di ripartizione dello sforzo di pesca massimo ammissibile per singole navi o gruppi di navi sulla base di vari criteri, tra cui, ad esempio: a) promozione di buone pratiche di pesca, con particolare riguardo al miglioramento della raccolta dei dati, alla riduzione dei rigetti e alla minimizzazione dell’impatto sui giovanili; b) partecipazione a programmi di cooperazione intesi a evitare le catture accessorie indesiderate di merluzzo bianco; c) basso impatto sull’ambiente, anche in termini di consumo di carburante e di emissioni di gas serra; d) proporzionalità nell’assegnazione delle possibilità di pesca in termini di contingenti di cattura. 2.   Per ciascuna delle zone definite nell’allegato I del presente regolamento, ogni Stato membro rilascia permessi di pesca speciali a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (9), per le navi battenti la propria bandiera che praticano attività di pesca nella zona considerata e utilizzano un attrezzo appartenente ad uno dei gruppi di attrezzi indicati nell’allegato I del presente regolamento. 3.   Per ciascuna delle zone definite nell’allegato I, la capacità totale, espressa in kW, delle navi titolari di un permesso di pesca speciale rilasciato a norma del paragrafo 2 non supera la capacità massima delle navi che hanno praticato la pesca nel 2006 o 2007 con un attrezzo da pesca regolamentato e nella zona geografica considerata. 4.   Ogni Stato membro stabilisce e mantiene aggiornato un elenco delle navi titolari del permesso speciale di cui al paragrafo 2 e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet, alla Commissione e agli altri Stati membri.
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Obblighi degli Stati membri (Art. 14 Regolamento (UE) 2008/1342) — Testo vigente | Portale Normativo