Art. 13

Assegnazione di uno sforzo di pesca supplementare per gli attrezzi altamente selettivi e le bordate di pesca che evitano la cattura di merluzzo bianco

In vigore dal 18 dic 2008
Assegnazione di uno sforzo di pesca supplementare per gli attrezzi altamente selettivi e le bordate di pesca che evitano la cattura di merluzzo bianco 1.   Gli Stati membri possono aumentare lo sforzo di pesca massimo ammissibile per i gruppi di sforzo il cui sforzo è stato adeguato conformemente all’, paragrafo 4, e secondo le condizioni enunciate nei paragrafi da 2 a 7. 2.   Lo sforzo di pesca massimo ammissibile può essere aumentato per i gruppi di sforzo in cui l’attività di pesca di una o più navi: a) è effettuata avendo a bordo un attrezzo regolamentato che, per le sue caratteristiche tecniche ed in base ad uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, comporta catture con meno dell’1 % di merluzzo bianco (attrezzo altamente selettivo); b) comporta una composizione delle catture con meno del 5 % di merluzzo bianco per bordata di pesca (bordate di pesca che evitano la cattura di merluzzo bianco); c) è condotta conformemente ad un piano inteso ad evitare la cattura di merluzzo bianco o a ridurre i rigetti che riduce la mortalità per pesca del merluzzo bianco tra le navi partecipanti di una percentuale almeno equivalente all’adeguamento dello sforzo di cui all’, paragrafo 4; oppure d) è condotta nelle acque della Scozia occidentale ad ovest di una linea tracciata congiungendo successivamente con lossodromie le coordinate geografiche di cui all’allegato IV misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84, a condizione che le navi partecipanti siano dotate di sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (SCP). 3.   Le navi di cui al paragrafo 2 sono soggette ad aumenti della frequenza di osservazione, in particolare per quanto riguarda: a) l’uso esclusivo degli attrezzi altamente selettivi durante le bordate di pesca interessate, conformemente al paragrafo 2, lettera a); b) la quantità di rigetti, conformemente al paragrafo 2, lettera b); c) la riduzione della mortalità per pesca, conformemente al paragrafo 2, lettera c); d) la quantità di catture e rigetti ad ovest della linea di cui al paragrafo 2, lettera d); nonché la modalità per la trasmissione periodica allo Stato membro di dati relativi al rispetto delle condizioni speciali stabilite in dette lettere. 4.   L’aumento dello sforzo di pesca di cui al presente articolo è calcolato per ciascuna nave dei gruppi di sforzo interessati che operano secondo le condizioni speciali di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), e non è superiore alla misura necessaria per compensare l’adeguamento dello sforzo di cui all’, paragrafo 4, per gli attrezzi utilizzati in tali attività. 5   Qualsiasi aumento della ripartizione dello sforzo di pesca da parte degli Stati membri è notificato alla Commissione entro il 30 aprile dell’anno in cui avviene la compensazione dell’adeguamento dello sforzo. La notifica include dati particolareggiati riguardanti le navi che operano secondo le condizioni speciali di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), lo sforzo di pesca per gruppo di sforzo previsto dagli Stati membri per le navi interessate nel corso dell’anno, e le condizioni di monitoraggio dello sforzo delle navi, incluse le modalità di controllo. 6.   Entro il 1o marzo di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’entità dello sforzo di pesca utilizzata nel quadro delle attività dell’anno precedente. 7.   Le Commissione chiede allo CSTEP di confrontare ogni anno la riduzione della mortalità per pesca del merluzzo bianco risultante dall’applicazione del paragrafo 2, lettera c), con la riduzione che si sarebbe verificata in seguito all’adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’, paragrafo 4. Alla luce di tale parere la Commissione può proporre adeguamenti dello sforzo da applicare ai gruppi di attrezzi pertinenti l’anno successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1342:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo