Art. 24

Notifica preliminare

In vigore dal 18 dic 2008
Notifica preliminare 1.   Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante, prima di entrare in un porto o luogo di sbarco di uno Stato membro con oltre 1 tonnellata di merluzzo bianco a bordo, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in questione, almeno quattro ore prima di entrare: a) il nome del porto o del luogo di sbarco; b) l’ora prevista di arrivo in tale porto o luogo di sbarco; c) i quantitativi di tutte le specie delle quali più di 50 kg sono detenuti a bordo, in kg di peso vivo. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a 1 tonnellata di merluzzo bianco possono chiedere che le operazioni di sbarco delle catture detenute a bordo non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione. 3.   Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante che desideri trasbordare o rigettare in mare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni di cui al paragrafo 1 almeno 24 ore prima del trasbordo, del rigetto in mare o dello sbarco nel paese terzo.
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