Art. 20
Pesatura del merluzzo bianco sbarcato per la prima volta
In vigore dal 18 dic 2008
Pesatura del merluzzo bianco sbarcato per la prima volta
1. I comandanti dei pescherecci provvedono affinché ogni quantitativo superiore a 300 kg di merluzzo bianco pescato nelle zone di cui all’ e sbarcato in un porto comunitario sia pesato a bordo o nel porto di sbarco prima della vendita o prima di essere trasportato altrove. Le bilance usate per la pesatura sono omologate dalle competenti autorità nazionali. La cifra risultante dalla pesatura è utilizzata per la dichiarazione di cui all’ del regolamento (CEE) n. 2847/93.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che la pesatura del merluzzo bianco avvenga in un impianto per le aste ubicato sul proprio territorio, a condizione che lo sbarco sia stato sottoposto a un’ispezione fisica e che il pesce sia stato sigillato prima di essere trasportato direttamente nell’impianto per le aste e resti tale fino alla pesatura. Il documento di trasporto riporta informazioni dettagliate sull’ispezione effettuata allo sbarco.
Storico versioni
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