Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 ott 2008
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' della direttiva 2003/87/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) «periodo 2005-2007», il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007 di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE; b) «periodo 2008-2012» e «periodi successivi», il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 e i periodi consecutivi di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, rispettivamente; c) «titolare del conto», la persona che detiene un conto nel sistema dei registri; d) «unità di quantità assegnata» (Assigned Amount Unit — AAU), un'unità rilasciata a norma dell', paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE o da una Parte del protocollo di Kyoto; e) «quantità assegnata», la quantità di emissioni di gas a effetto serra, espressa in tonnellate di CO2 equivalente, calcolata sulla base dei livelli di emissione determinati a norma dell' della decisione n. 280/2004/CE; f) «registro CDM», il registro istituito, gestito e mantenuto dall'organo esecutivo del meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism — CDM) in conformità dell' del protocollo di Kyoto e della decisione 3/CMP.1 della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto; g) «amministratore centrale», la persona designata dalla Commissione a norma dell' della direttiva 2003/87/CE; h) «quote del Capo VI», le quote di emissioni rilasciate dai registri del Capo VI; i) «registro del Capo VI», un registro gestito da uno Stato membro che non è in grado di rilasciare AAU per motivi diversi dal fatto di non essere abilitato a trasferire ERU, AAU e CER a norma delle disposizioni della decisione 11/CMP.1 della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto; j) «autorità competente», l'autorità o le autorità designate da uno Stato membro a norma dell' della direttiva 2003/87/CE; k) «unità di Kyoto», un'unità di quantità assegnata (AAU), un'unità di assorbimento (Removal Unit — RMU), un'unità di riduzione delle emissioni (Emission Reduction Unit — ERU) o una riduzione certificata delle emissioni (Certified Emission Reduction — CER); l) «CER a lungo termine» (lCER), una CER rilasciata per un'attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell'ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che, con riserva della decisione 5/CMP.1 della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto, scade al termine del periodo di accreditamento della riduzione delle emissioni dell'attività di progetto CDM di afforestazione o riforestazione per la quale è stata rilasciata; m) «registro», un registro istituito, gestito e mantenuto in conformità dell' della decisione n. 280/2004/CE e dell' della direttiva 2003/87/CE; n) «unità di assorbimento» (Removal Unit — RMU), un'unità rilasciata ai sensi dell' del protocollo di Kyoto; o) «quote standard», le quote di emissioni rilasciate da registri diversi dai registri del Capo VI; p) «CER temporanea» (tCER), una CER rilasciata per un'attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell'ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che, con riserva della decisione 5/CMP.1, scade al termine del periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto successivo a quello nel quale è stata rilasciata; q) «registro di un paese terzo», un registro istituito, gestito e tenuto da un soggetto governativo al di fuori dello Spazio economico europeo; r) «operazione», procedura riguardante il rilascio, la conversione, il trasferimento, la cancellazione, la sostituzione, il ritiro, il riporto o la modifica della data di scadenza di un'unità di Kyoto, oppure una delle procedure descritte all', paragrafo 1, lettere d) ed e), riguardanti una quota; s) «responsabile della verifica», il responsabile della verifica definito all'allegato I, punto 2.5, lettera m), della decisione 2007/589/CE (8).
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