Art. 18
Chiusura dei conti di deposito personali
In vigore dal 8 ott 2008
Chiusura dei conti di deposito personali
1. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta da parte del titolare di un conto di chiudere il proprio conto di deposito personale, l'amministratore del registro procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti.
2. Se il saldo del conto di deposito personale è pari a zero e non è stata registrata alcuna operazione per un anno, l'amministratore del registro può comunicare al titolare che il conto di deposito personale verrà chiuso entro 60 giorni di calendario a meno che entro tale termine non pervenga una richiesta di mantenimento del conto. Qualora non riceva tale richiesta dal titolare, l'amministratore del registro procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti.
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