Art. 19
Rappresentanti autorizzati
In vigore dal 8 ott 2008
Rappresentanti autorizzati
1. Ciascun titolare di un conto nomina almeno un rappresentante autorizzato per ciascun conto delle Parti, conto nazionale e conto di deposito personale e almeno due rappresentanti autorizzati per ciascun conto di deposito dei gestori. Le richieste di esecuzione delle procedure sono presentate all'amministratore del registro da un rappresentante autorizzato a nome del titolare del conto.
2. Gli Stati membri e la Commissione possono consentire ai titolari dei conti esistenti nei rispettivi registri di nominare ulteriori rappresentanti autorizzati il cui consenso è necessario, in aggiunta al consenso di un rappresentante autorizzato, per presentare all'amministratore del registro una richiesta di esecuzione delle procedure riguardanti le operazioni che interessano quote o unità di Kyoto.
3. Ogni responsabile della verifica nomina almeno un rappresentante autorizzato, incaricato di iscrivere o di approvare l'iscrizione delle emissioni verificate annue di un impianto nei dati di un registro.
4. Gli amministratori dei registri e l'amministratore centrale nominano ciascuno almeno un rappresentante autorizzato, incaricato a loro nome della gestione e della tenuta del registro e del CITL.
5. Solo le persone fisiche possono essere nominate rappresentanti autorizzati.
Storico versioni
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