Art. 19

Rappresentanti autorizzati

In vigore dal 8 ott 2008
Rappresentanti autorizzati 1.   Ciascun titolare di un conto nomina almeno un rappresentante autorizzato per ciascun conto delle Parti, conto nazionale e conto di deposito personale e almeno due rappresentanti autorizzati per ciascun conto di deposito dei gestori. Le richieste di esecuzione delle procedure sono presentate all'amministratore del registro da un rappresentante autorizzato a nome del titolare del conto. 2.   Gli Stati membri e la Commissione possono consentire ai titolari dei conti esistenti nei rispettivi registri di nominare ulteriori rappresentanti autorizzati il cui consenso è necessario, in aggiunta al consenso di un rappresentante autorizzato, per presentare all'amministratore del registro una richiesta di esecuzione delle procedure riguardanti le operazioni che interessano quote o unità di Kyoto. 3.   Ogni responsabile della verifica nomina almeno un rappresentante autorizzato, incaricato di iscrivere o di approvare l'iscrizione delle emissioni verificate annue di un impianto nei dati di un registro. 4.   Gli amministratori dei registri e l'amministratore centrale nominano ciascuno almeno un rappresentante autorizzato, incaricato a loro nome della gestione e della tenuta del registro e del CITL. 5.   Solo le persone fisiche possono essere nominate rappresentanti autorizzati.
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Rappresentanti autorizzati (Art. 19 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo