Art. 17
Creazione dei conti di deposito personali
In vigore dal 8 ott 2008
Creazione dei conti di deposito personali
1. Le richieste di creazione dei conti di deposito personali sono presentate all'amministratore del registro dello Stato membro interessato. Il richiedente fornisce all'amministratore del registro le informazioni ragionevolmente richieste da quest'ultimo. Tali informazioni comprendono i dati indicati nell'allegato I.
2. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta ai sensi del paragrafo 1 o, se posteriore, dall'attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l'amministratore del registro procede alla creazione di un conto di deposito personale all'interno del registro, secondo la procedura di creazione dei conti.
3. L'amministratore del registro non può creare nel suo registro più di 99 conti di deposito personali a nome della stessa persona.
4. Il richiedente notifica all'amministratore del registro, entro 10 giorni lavorativi, le eventuali variazioni delle informazioni fornite a quest'ultimo a norma del paragrafo 1. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l'amministratore del registro aggiorna le informazioni sulla persona secondo la procedura di aggiornamento dei conti.
5. L'amministratore del registro può imporre ai richiedenti di cui al paragrafo 1 il rispetto di alcune clausole e condizioni ragionevoli in relazione agli aspetti indicati nell'allegato II prima di procedere alla creazione del conto o di renderlo accessibile.
Storico versioni
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