Art. 15

Creazione dei conti di deposito dei gestori

In vigore dal 8 ott 2008
Creazione dei conti di deposito dei gestori 1.   Entro 10 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un'autorizzazione a emettere gas serra rilasciata al gestore di un impianto precedentemente non coperto da autorizzazione o, se posteriore, dall'attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l'autorità competente o, su richiesta di quest'ultima, il gestore dell'impianto fornisce all'amministratore del registro dello Stato membro le informazioni di cui all'allegato III. 2.   Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o, se posteriore, dall'attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l'amministratore del registro procede alla creazione di un conto di deposito del gestore per ciascun impianto all'interno del proprio registro, secondo la procedura di creazione dei conti. 3.   L'autorità competente o, su richiesta di quest'ultima, il gestore dell'impianto notifica all'amministratore del registro, entro 10 giorni lavorativi, eventuali variazioni delle informazioni fornite a quest'ultimo a norma del paragrafo 1. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l'amministratore del registro aggiorna le informazioni sul gestore secondo la procedura di aggiornamento dei conti. 4.   L'amministratore del registro può imporre ai gestori il rispetto di alcune clausole e condizioni ragionevoli in relazione agli aspetti indicati nell'allegato II prima di procedere alla creazione del conto o di renderlo accessibile.
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