Art. 14
Conti di deposito dei gestori e conti di deposito personali
In vigore dal 8 ott 2008
Conti di deposito dei gestori e conti di deposito personali
1. Il registro di ciascuno Stato membro contiene, per ciascun impianto, un conto di deposito del gestore, creato a norma dell', e almeno un conto di deposito personale, creato a norma dell', per ciascuna persona che richiede un conto di deposito personale.
2. I conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali possono contenere quote standard e, se la legislazione dello Stato membro interessato lo consente, unità di Kyoto. Gli amministratori dei registri comunicano all'amministratore centrale il tipo di unità di Kyoto che possono essere detenute nei conti di deposito dei gestori e nei conti personali del proprio registro.
Storico versioni
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