Art. 16
Chiusura dei conti di deposito dei gestori
In vigore dal 8 ott 2008
Chiusura dei conti di deposito dei gestori
1. L'autorità competente informa l'amministratore del registro, entro 10 giorni lavorativi, della revoca o della restituzione di un'autorizzazione a emettere gas serra concessa a un impianto, che in tal modo cessa di essere coperto dall'autorizzazione. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, se il valore relativo allo stato di adempimento dell'impianto in questione in relazione all'ultimo anno è superiore o uguale a zero, l'amministratore del registro chiude tutti i conti di deposito del gestore interessati dalla revoca o dalla restituzione, secondo la procedura di chiusura dei conti, tra il 1o maggio e il 30 giugno dell'anno successivo a tale revoca o restituzione. Se il valore relativo allo stato di adempimento dell'impianto in questione è inferiore a zero, l'amministratore del registro chiude il conto il giorno lavorativo successivo alla data in cui il valore supera o eguaglia lo zero o il giorno lavorativo successivo alla data in cui l'autorità competente ha ordinato all'amministratore del registro di chiudere il conto in assenza di prospettive ragionevoli di restituzione di altre quote da parte del gestore dell'impianto.
2. Se il conto di deposito del gestore che l'amministratore del registro deve chiudere a norma del paragrafo 1 presenta un saldo positivo in termini di quote o di unità di Kyoto, l'amministratore del registro chiede dapprima al gestore di indicare un altro conto all'interno del sistema dei registri al quale trasferire tali quote o unità di Kyoto. Se entro 60 giorni di calendario il gestore dell'impianto non risponde alla richiesta dell'amministratore del registro, quest'ultimo trasferisce le quote nel conto nazionale di deposito delle quote e le unità di Kyoto nel conto di deposito della Parte.
3. Se l'autorità competente ha notificato all'amministratore del registro la revoca o la restituzione di un'autorizzazione a emettere gas serra rilasciata a un impianto associato a un conto per il quale esiste una voce nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione presentata a norma dell', prima di chiudere il conto l'amministratore del registro propone all'amministratore centrale di effettuare i seguenti cambiamenti alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione:
a)
eliminazione dalla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote assegnate all'impianto nella tabella medesima e non ancora trasferite nel conto di deposito del gestore dell'impianto;
b)
aggiunta di un numero di quote alla parte della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione corrispondente alla quantità di quote non assegnate agli impianti esistenti.
4. La proposta è trasmessa, verificata e applicata automaticamente dal CITL utilizzando la procedura di aggiornamento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione a fini di chiusura.
Storico versioni
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