Art. 38

Iscrizione nel CITL e correzione delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione

In vigore dal 8 ott 2008
Iscrizione nel CITL e correzione delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione 1.   Almeno 12 mesi prima dell'inizio di ogni periodo successivo, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la tabella relativa al proprio piano nazionale di assegnazione corrispondente alla decisione adottata a norma dell' della direttiva 2003/87/CE. 2.   Se la tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche proposte, la Commissione ordina all'amministratore centrale di inserirla nel CITL secondo la procedura di inserimento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione. 3.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ogni correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione, insieme alla corrispondente correzione apportata alla tabella. Se la correzione apportata alla tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche, ed è il risultato di un miglioramento dei dati, la Commissione ordina all'amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL. 4.   Le correzioni riguardanti l'assegnazione delle quote ai nuovi entranti sono effettuate secondo la procedura di aggiornamento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione tenuto conto dei nuovi entranti. Le correzioni riguardanti l'aumento della riserva per i nuovi entranti attraverso l'acquisto di quote sono effettuate secondo la procedura di ricostituzione della riserva nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione. Le altre correzioni sono effettuate secondo la procedura di aggiornamento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione a seguito di revisione. 5.   In tutti gli altri casi, lo Stato membro notifica alla Commissione la correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione e se tale correzione non è respinta secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ordina all'amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL, secondo la procedura di aggiornamento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione a seguito di revisione. 6.   In seguito a qualsiasi correzione effettuata in virtù del paragrafo 2 che abbia luogo dopo il rilascio delle quote a norma dell' e che riduca la quantità totale di quote rilasciate a norma del suddetto per il periodo 2008-2012 o per i periodi successivi, l'amministratore del registro trasferisce, secondo la procedura di correzione delle quote: a) il numero di quote indicato dall'autorità competente nel conto nazionale delle soppressioni delle quote per il periodo interessato; e b) un quantitativo corrispondente di AAU dal conto di deposito delle AAU dell'ETS al conto di deposito della Parte.
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