Art. 40
Assegnazione delle quote ai gestori degli impianti
In vigore dal 8 ott 2008
Assegnazione delle quote ai gestori degli impianti
1. Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 2, e dell', entro il 28 febbraio di ogni anno l'amministratore del registro trasferisce dal conto nazionale di deposito delle quote al conto di deposito del gestore interessato la porzione della quantità totale di quote rilasciate che è stata assegnata al corrispondente impianto per l'anno considerato secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella del piano nazionale di assegnazione.
2. Le quote sono assegnate secondo la procedura di assegnazione delle quote.
3. Ove previsto per un determinato impianto indicato nel piano nazionale di assegnazione dello Stato membro, l'amministratore del registro può procedere al trasferimento di tale porzione di quote in una data successiva nel corso dell'anno.
Storico versioni
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