Art. 39

Rilascio delle quote

In vigore dal 8 ott 2008
Rilascio delle quote Dopo l'inserimento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel CITL e, fatto salvo l', paragrafo 2, entro il 28 febbraio del primo anno del periodo 2008-2012 e di ciascun periodo successivo, l'amministratore del registro provvede, secondo la procedura di rilascio delle quote, a: a) rilasciare la quantità totale di quote indicata nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel conto nazionale di deposito delle quote; b) assegnare a ciascuna quota un codice identificativo unico dell'unità; e c) trasferire un quantitativo corrispondente di AAU dal conto di deposito della Parte al conto di deposito delle AAU dell'ETS.
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