Art. 37

Sospensione delle procedure

In vigore dal 8 ott 2008
Sospensione delle procedure 1.   In conformità dell' della decisione n. 280/2004/CE, se il segretariato dell'UNFCCC comunica a uno Stato membro la mancanza dei requisiti necessari per poter trasferire unità di Kyoto, l'amministratore centrale sospende la possibilità di eseguire la procedura di trasferimento esterno di quote da parte del registro dello Stato membro e l'organismo competente di detto Stato membro ordina all'amministratore del registro di non dare inizio a operazioni che interessino unità di Kyoto. 2.   La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente una delle procedure di cui all', paragrafo 1, avviata da un registro qualora tale procedura non sia eseguita in conformità del disposto degli articoli da 31 a 35 e ne informa immediatamente l'amministratore del registro. 3.   La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente il collegamento tra un registro e il CITL o di sospendere la totalità o una parte delle procedure di cui all', paragrafo 1, se il registro non è gestito e tenuto in conformità del disposto del presente regolamento e ne informa immediatamente l'amministratore del registro. 4.   L'amministratore del registro può chiedere all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente il collegamento tra il registro e il CITL o di sospendere la totalità o una parte delle procedure di cui all', paragrafo 1, al fine di procedere alla manutenzione ordinaria del proprio registro. 5.   L'amministratore del registro può chiedere all'amministratore centrale di ripristinare il collegamento tra il registro e il CITL o di ripristinare le procedure sospese se l'amministratore del registro ritiene di aver risolto i punti insoluti che avevano causato la sospensione. L'amministratore centrale comunica al più presto la sua decisione all'amministratore del registro. Uno Stato membro può chiedere che questo punto sia inserito nell'ordine del giorno della riunione del Comitato sui cambiamenti climatici al fine di dare pareri in merito all'amministratore centrale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:994:oj#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sospensione delle procedure (Art. 37 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo