Art. 8

Amministratori dei registri

In vigore dal 8 ott 2008
Amministratori dei registri 1.   Ciascuno Stato membro e la Commissione designano un amministratore incaricato della gestione e della tenuta del rispettivo registro in conformità del disposto del presente regolamento. L'amministratore del registro comunitario è l'amministratore centrale. 2.   Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché non si verifichino conflitti di interessi tra l'amministratore di un registro e i titolari dei conti esistenti nel registro o tra l'amministratore di un registro e l'amministratore centrale. 3.   Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'identità e il recapito dell'amministratore del proprio registro. 4.   Gli Stati membri e la Commissione mantengono la responsabilità e la competenza finali per la gestione e la tenuta dei rispettivi registri. 5.   La Commissione coordina l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento con gli amministratori dei registri di ciascuno Stato membro e con l'amministratore centrale. In particolare la Commissione convoca riunioni periodiche del gruppo di lavoro degli amministratori dei registri per consultarli sugli aspetti e sulle procedure attinenti al funzionamento dei registri e all'applicazione del presente regolamento. Il gruppo di lavoro degli amministratori dei registri concorda procedure operative comuni ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Il Comitato sui cambiamenti climatici adotta il regolamento interno del gruppo di lavoro degli amministratori dei registri.
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