Art. 6
Collegamento diretto tra i registri e il CITL
In vigore dal 8 ott 2008
Collegamento diretto tra i registri e il CITL
1. È istituito un collegamento diretto tra ciascun registro e il CITL.
2. L'amministratore centrale attiva il collegamento dopo che sono state condotte a buon fine le procedure di prova definite nel formato di scambio dei dati di cui all' e comunica l'avvenuta attivazione all'amministratore del registro interessato.
3. Tutte le procedure, salvo quelle riguardanti le unità di Kyoto, sono portate a termine con lo scambio di dati attraverso questo collegamento diretto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:994:oj#art-6