Art. 6

Collegamento diretto tra i registri e il CITL

In vigore dal 8 ott 2008
Collegamento diretto tra i registri e il CITL 1.   È istituito un collegamento diretto tra ciascun registro e il CITL. 2.   L'amministratore centrale attiva il collegamento dopo che sono state condotte a buon fine le procedure di prova definite nel formato di scambio dei dati di cui all' e comunica l'avvenuta attivazione all'amministratore del registro interessato. 3.   Tutte le procedure, salvo quelle riguardanti le unità di Kyoto, sono portate a termine con lo scambio di dati attraverso questo collegamento diretto.
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