Art. 5

CITL

In vigore dal 8 ott 2008
CITL 1.   Il CITL è istituito dalla Commissione sotto forma di banca dati elettronica standardizzata. 2.   Il CITL è conforme ai requisiti in materia di hardware, reti e software indicati nel formato di scambio dei dati di cui all'. 3.   L'amministratore centrale provvede alla gestione e alla tenuta del CITL in conformità del disposto del presente regolamento. 4.   Il CITL deve essere in grado di eseguire correttamente tutte le procedure di cui all', paragrafo 1.
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