Art. 5
CITL
In vigore dal 8 ott 2008
CITL
1. Il CITL è istituito dalla Commissione sotto forma di banca dati elettronica standardizzata.
2. Il CITL è conforme ai requisiti in materia di hardware, reti e software indicati nel formato di scambio dei dati di cui all'.
3. L'amministratore centrale provvede alla gestione e alla tenuta del CITL in conformità del disposto del presente regolamento.
4. Il CITL deve essere in grado di eseguire correttamente tutte le procedure di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
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