Art. 3
Registri
In vigore dal 8 ott 2008
Registri
1. Ciascuno Stato membro e la Commissione istituiscono un registro, sotto forma di banca dati elettronica standardizzata.
2. Gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare AAU per ragioni diverse dal fatto di non essere abilitati a trasferire ERU, AAU e CER a norma delle disposizioni della decisione 11/CMP.1 istituiscono registri conformi alle disposizioni particolari definite al Capo VI.
3. Ciascun registro è conforme ai requisiti in materia di hardware, reti e software indicati nel formato di scambio dei dati (Data Exchange Format — DEF) di cui all'.
Storico versioni
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