Art. 4
Registri consolidati
In vigore dal 8 ott 2008
Registri consolidati
Ciascuno Stato membro o la Commissione può istituire, gestire e mantenere il proprio registro in un sistema consolidato insieme a uno o più altri Stati membri o alla Comunità, a condizione che i registri rimangano separati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:994:oj#art-4