Art. 4

Registri consolidati

In vigore dal 8 ott 2008
Registri consolidati Ciascuno Stato membro o la Commissione può istituire, gestire e mantenere il proprio registro in un sistema consolidato insieme a uno o più altri Stati membri o alla Comunità, a condizione che i registri rimangano separati.
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Registri consolidati (Art. 4 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo