Art. 9

Formato di scambio dei dati

In vigore dal 8 ott 2008
Formato di scambio dei dati L'amministratore centrale rende accessibile agli amministratori dei registri il formato di scambio dei dati necessario per lo scambio dei dati tra i registri e i cataloghi delle operazioni, compresi i codici identificativi, i controlli automatici e i codici di risposta, nonché le procedure di prova e i requisiti di sicurezza necessari per l'avvio dello scambio di dati. Il formato di scambio dei dati e le successive revisioni sono adottati con l'accordo a maggioranza del Comitato sui cambiamenti climatici previa consultazione del gruppo di lavoro degli amministratori dei registri. Il formato di scambio dei dati è conforme alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate a norma della decisione 12/CMP.1.
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