Art. 7

Collegamento indiretto tra i registri e il CITL attraverso l'ITL

In vigore dal 8 ott 2008
Collegamento indiretto tra i registri e il CITL attraverso l'ITL 1.   Il collegamento indiretto tra i registri e il CITL attraverso l'ITL si considera istituito quando questi due sistemi sono collegati a seguito di una decisione dell'amministratore centrale previa consultazione del comitato sui cambiamenti climatici. L'amministratore centrale istituisce e mantiene il collegamento quando: a) tutti i registri hanno completato la procedura di inizializzazione UNFCCC; e b) il CITL e l'ITL sono in grado di garantire la funzionalità necessaria e di collegarsi tra loro. 2.   Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione, previo accordo a maggioranza del comitato sui cambiamenti climatici, può incaricare l'amministratore centrale di istituire e mantenere tale collegamento. 3.   Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono, ove possibile, adottate almeno tre mesi prima della loro applicazione. 4.   Tutte le procedure riguardanti le unità di Kyoto sono portate a termine con lo scambio di dati attraverso l'ITL.
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