Art. 31

Procedure

In vigore dal 8 ott 2008
Procedure 1.   I registri devono essere in grado di eseguire correttamente i seguenti tipi di procedure: a) procedure relative alla gestione dei conti: i) procedura di creazione dei conti; ii) procedura di aggiornamento dei conti; iii) procedura di chiusura dei conti; b) procedure riguardanti le emissioni verificate: i) procedura di iscrizione delle emissioni verificate; ii) procedura di aggiornamento delle emissioni verificate; c) procedura di verifica della concordanza dei dati; d) procedure riguardanti le operazioni di creazione delle quote o delle unità di Kyoto: i) procedura di rilascio delle unità di Kyoto; ii) procedura di rilascio delle quote; iii) procedura di correzione delle quote; e) altre procedure relative alle quote: i) procedura di assegnazione delle quote; ii) procedura di soppressione delle quote; iii) procedura di restituzione delle quote; iv) procedura di trasferimento interno delle quote; v) procedura di trasferimento esterno delle quote; vi) procedura di riporto delle quote; vii) procedura di aggiunta di AAU alle quote riportate; f) altre procedure relative alle unità di Kyoto: i) procedura di cancellazione delle unità di Kyoto; ii) procedura di restituzione delle CER e delle ERU; iii) procedura di trasferimento interno delle unità di Kyoto; iv) procedura di trasferimento esterno delle unità di Kyoto; v) procedura di compensazione dei trasferimenti delle quote con AAU; vi) procedura di trasferimento delle AAU prima del ritiro o della cancellazione; vii) procedura di ritiro delle unità di Kyoto; g) procedure relative all'iscrizione e all'aggiornamento delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione: i) procedura di iscrizione nelle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione; ii) procedura di aggiornamento delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione a fini di chiusura; iii) procedura di aggiornamento delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione tenuto conto dei nuovi entranti; iv) procedura di aggiornamento delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione a seguito di revisione; v) procedura di ricostituzione delle riserve nelle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione; h) procedura di annullamento dell'operazione; i) procedura di prova delle funzioni del registro. 2.   Ciascun registro deve essere in grado di eseguire le procedure secondo la sequenza completa dei messaggi e i requisiti relativi al formato e al contenuto, descritti in linguaggio WSDL (Web Service Description Language) per quella procedura particolare, nel formato di scambio dei dati di cui all'. Ciascun registro deve essere in grado di eseguire le notifiche inviate dal CITL utilizzando il formato di scambio dei dati di cui all'. 3.   L'amministratore del registro assegna a ciascuna procedura un codice identificativo unico della procedura.
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Procedure (Art. 31 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo