Art. 33

Completamento delle procedure relative alle operazioni con quote e unità di Kyoto all'interno dei registri

In vigore dal 8 ott 2008
Completamento delle procedure relative alle operazioni con quote e unità di Kyoto all'interno dei registri 1.   Tutte le procedure riguardanti le quote, esclusa la procedura di trasferimento esterno di quote, si considerano completate quando il CITL informa il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata e il registro di partenza ha confermato di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta. 2.   Tutte le procedure riguardanti le unità di Kyoto, esclusa la procedura di trasferimento esterno delle unità di Kyoto e la procedura di compensazione dei trasferimenti delle quote con AAU, si considerano completate quando l'ITL e il CITL concludono di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata a entrambi e il registro di partenza ha confermato a entrambi i cataloghi di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta.
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Completamento delle procedure relative alle operazioni con quote e unità di Kyoto all'interno dei registri (Art. 33 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo