Art. 35

Completamento della procedura di verifica della concordanza dei dati

In vigore dal 8 ott 2008
Completamento della procedura di verifica della concordanza dei dati La procedura di verifica della concordanza dei dati si considera completata quando tutte le incongruenze tra le informazioni contenute in un registro e le informazioni contenute nel CITL per un'ora e per una data specifiche sono state risolte e la procedura è stata riavviata e portata correttamente a termine per il registro in questione.
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Completamento della procedura di verifica della concordanza dei dati (Art. 35 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo