Art. 36

Annullamento delle operazioni avviate per errore e completate

In vigore dal 8 ott 2008
Annullamento delle operazioni avviate per errore e completate 1.   Se il titolare di un conto o l'amministratore di un registro che opera per conto del titolare del conto avvia erroneamente o involontariamente un'operazione riguardante le quote o la procedura di restituzione di CER ed ERU, può proporre all'amministratore del proprio registro di procedere all'annullamento dell'operazione presentando una domanda scritta firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto che sono in grado di avviare l'operazione e inviata entro cinque giorni lavorativi dal completamento dell'operazione. La domanda deve contenere una dichiarazione nella quale si indica che l'operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente. 2.   Il paragrafo 1 non si applica alla procedura di trasferimento esterno delle quote né a quella di trasferimento interno delle quote. 3.   L'amministratore del registro può notificare per iscritto all'amministratore centrale la domanda e l'intenzione di annullare l'operazione entro 40 giorni di calendario a partire dal completamento dell'operazione. 4.   L'amministratore centrale, entro 40 giorni di calendario dalla data in cui riceve la notifica dell'amministratore del registro di cui al paragrafo 3, consente l'annullamento dell'operazione con la procedura di annullamento delle operazioni se: a) la richiesta e la notifica sono state trasmesse entro le scadenze indicate nei paragrafi 1 e 3; b) l'annullamento proposto annulla solo gli effetti dell'operazione che si ritiene sia stata avviata involontariamente o erroneamente e non comporta invece l'annullamento degli effetti di operazioni successive che interessano le stesse quote; c) nessun impianto risulta non conforme per un anno precedente a causa dell'annullamento dell'operazione; d) nel caso delle procedure di restituzione di quote, di CER e di ERU e delle procedure di soppressione delle quote, un quantitativo di AAU, ERU o CER uguale ai quantitativi restituiti o soppressi con la procedura non è stato già ritirato a norma dell' o cancellato a norma dell'. 5.   L'amministratore del registro annulla l'operazione interessata con la procedura di annullamento dell'operazione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'amministratore centrale che consente l'annullamento a norma del paragrafo 3.
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