Art. 56

Ritiro di AAU, ERU o CER a fronte della restituzione di quote, ERU e CER

In vigore dal 8 ott 2008
Ritiro di AAU, ERU o CER a fronte della restituzione di quote, ERU e CER 1.   Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni anno, gli amministratori dei registri ritirano una quantità di AAU, ERU o CER, escluse le lCER o le tCER, corrispondente alla quantità di quote, ERU o CER restituite a norma degli : a) trasferendo una quantità di AAU corrispondente alla quantità di quote restituite, per il periodo in corso, tra il 1o maggio dell'anno precedente e il 30 aprile dell'anno in corso dal conto di deposito delle AAU al conto di deposito della Parte, secondo la procedura di trasferimento delle AAU prima del ritiro o della cancellazione e b) trasferendo una quantità di AAU, ERU o CER, escluse le lCER o le tCER, corrispondente alla quantità di quote, ERU o CER restituite, per il periodo in corso, tra il 1o maggio dell'anno precedente e il 30 aprile dell'anno in corso dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri, secondo la procedura di ritiro delle unità di Kyoto. 2.   Qualora l'amministratore di un registro non abbia svolto i compiti di cui al paragrafo 1 entro le scadenze indicate, l'amministratore centrale blocca tutte le procedure di riporto fino a quando i suddetti compiti non saranno portati a termine
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