Art. 48

Restituzione delle quote

In vigore dal 8 ott 2008
Restituzione delle quote 1.   Ai fini della restituzione delle quote relative a un determinato impianto, il gestore dell'impianto chiede all'amministratore del registro, direttamente o per una via considerata equivalente dalla legislazione nazionale: a) di trasferire un determinato numero di quote relative ad un dato periodo dal conto di deposito del gestore al conto nazionale di soppressione delle quote del registro di cui trattasi; b) di registrare il numero di quote trasferite per l'impianto interessato come quote restituite per il periodo in corso. 2.   Il trasferimento e la registrazione sono effettuati secondo la procedura di restituzione delle quote.
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Restituzione delle quote (Art. 48 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo