Art. 49

Restituzione delle CER e delle ERU

In vigore dal 8 ott 2008
Restituzione delle CER e delle ERU 1.   Il gestore che intenda restituire le ERU e le CER per un determinato impianto in conformità del disposto dell'articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE chiede all'amministratore del registro: a) di trasferire un determinato numero di CER o di ERU relative a un dato anno dal conto di deposito del gestore al conto di deposito della Parte del registro in cui si trova il conto di deposito del gestore; b) di registrare il numero di CER e di ERU trasferite per l'impianto interessato come CER ed ERU restituite per il periodo in corso. 2.   L'amministratore del registro accetta le richieste di restituzione di CER e di ERU solo fino alla percentuale della quota di emissioni assegnata a ogni impianto specificata dalla legislazione dello Stato membro. Il CITL respinge qualsiasi richiesta di restituzione di CER e di ERU che superi l'importo massimo consentito di CER e di ERU che si possono restituire nello Stato membro interessato. 3.   Il trasferimento e la registrazione sono effettuati secondo la procedura di restituzione delle CER e delle ERU.
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Restituzione delle CER e delle ERU (Art. 49 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo