Art. 49
Restituzione delle CER e delle ERU
In vigore dal 8 ott 2008
Restituzione delle CER e delle ERU
1. Il gestore che intenda restituire le ERU e le CER per un determinato impianto in conformità del disposto dell'articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE chiede all'amministratore del registro:
a)
di trasferire un determinato numero di CER o di ERU relative a un dato anno dal conto di deposito del gestore al conto di deposito della Parte del registro in cui si trova il conto di deposito del gestore;
b)
di registrare il numero di CER e di ERU trasferite per l'impianto interessato come CER ed ERU restituite per il periodo in corso.
2. L'amministratore del registro accetta le richieste di restituzione di CER e di ERU solo fino alla percentuale della quota di emissioni assegnata a ogni impianto specificata dalla legislazione dello Stato membro. Il CITL respinge qualsiasi richiesta di restituzione di CER e di ERU che superi l'importo massimo consentito di CER e di ERU che si possono restituire nello Stato membro interessato.
3. Il trasferimento e la registrazione sono effettuati secondo la procedura di restituzione delle CER e delle ERU.
Storico versioni
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