Art. 51

Registrazione e notifica dei valori relativi allo stato di adempimento

In vigore dal 8 ott 2008
Registrazione e notifica dei valori relativi allo stato di adempimento 1.   L'amministratore del registro registra il valore relativo allo stato di adempimento di ogni impianto per ciascun anno, calcolato a norma dell'. 2.   Il primo giorno lavorativo successivo al 1o maggio di ciascun anno l'amministratore del registro notifica all'autorità competente tutti i valori relativi allo stato di adempimento registrati. L'amministratore del registro notifica inoltre all'autorità competente eventuali variazioni dei valori degli anni precedenti.
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