Art. 52

Registrazione delle emissioni verificate

In vigore dal 8 ott 2008
Registrazione delle emissioni verificate Nel caso in cui, il 1o maggio di ciascun anno, non siano stati inseriti nel registro i valori relativi alle emissioni verificate di un impianto nell'anno precedente, gli eventuali valori sostitutivi determinati a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE non possono essere inseriti nel registro a meno che non siano stati calcolati il più possibile secondo i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell'allegato V della direttiva 2003/87/CE.
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