Art. 53

Soppressione delle quote

In vigore dal 8 ott 2008
Soppressione delle quote Su richiesta del titolare di un conto, l'amministratore del registro procede alla soppressione delle quote detenute in uno dei suoi conti in conformità dell', paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE secondo la procedura di soppressione delle quote: a) trasferendo il numero di quote specificato dal conto interessato al conto nazionale delle soppressioni delle quote del registro di cui trattasi e b) registrando il numero di quote trasferite come quote soppresse per l'anno in corso.
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Soppressione delle quote (Art. 53 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo