Art. 12

Creazione dei conti delle Parti e dei conti nazionali

In vigore dal 8 ott 2008
Creazione dei conti delle Parti e dei conti nazionali 1.   L'organismo competente dello Stato membro e la Commissione presentano all'amministratore del rispettivo registro una richiesta di creazione, all'interno del registro, dei conti delle Parti e dei conti nazionali. 2.   Il richiedente fornisce all'amministratore del registro le informazioni di cui all'allegato I. L'amministratore del registro può chiedere al richiedente ulteriori informazioni purché ragionevoli. 3.   Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta ai sensi del paragrafo 1 o, se posteriore, dall'attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l'amministratore del registro procede alla creazione del conto all'interno del registro, secondo la procedura di creazione dei conti. 4.   Il richiedente notifica all'amministratore del registro, entro 10 giorni lavorativi, le eventuali variazioni delle informazioni fornite a quest'ultimo a norma del paragrafo 1. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l'amministratore del registro aggiorna le informazioni secondo la procedura di aggiornamento dei conti. 5.   L'amministratore del registro può imporre ai richiedenti il rispetto di alcune clausole e condizioni ragionevoli in relazione agli aspetti indicati nell'allegato II.
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