Art. 13
Chiusura dei conti delle Parti e dei conti nazionali
In vigore dal 8 ott 2008
Chiusura dei conti delle Parti e dei conti nazionali
Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta da parte dell'organismo competente di uno Stato membro di chiudere un conto di deposito della Parte o un conto nazionale contenuto nel proprio registro, l'amministratore del registro interessato procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta da parte dell'organismo competente della Commissione di chiudere un conto di deposito della Parte o un conto di deposito nazionale contenuto nel registro comunitario, l'amministratore centrale procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti.
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