Art. 55

Compensazione dei trasferimenti di quote

In vigore dal 8 ott 2008
Compensazione dei trasferimenti di quote 1.   Per garantire che la quantità di AAU detenute nel conto di deposito delle AAU dell'ETS di un registro corrisponda alla quantità di quote detenute nel medesimo registro il primo giorno lavorativo successivo al 1o maggio vengono adottati i seguenti provvedimenti: a) il primo giorno lavorativo successivo al 1o maggio, per ciascun registro l'amministratore centrale effettua un'istantanea (snapshot) di tutte le quote contenute nel registro e delle AAU contenute nel conto di deposito delle AAU dell'ETS; b) entro il 10 maggio, su notifica dell'amministratore centrale, l'amministratore del registro trasferisce la quantità di AAU contenute nel conto di deposito delle AAU dell'ETS che supera la quantità di quote contenute nel registro risultante dall'istantanea al conto centrale di compensazione ETS del registro comunitario secondo la procedura di compensazione dei trasferimenti delle quote con AAU; c) entro il 15 maggio, su notifica dell'amministratore centrale, l'amministratore del registro comunitario trasferisce la quantità di AAU corrispondente alla quantità di quote contenute nel registro che supera la quantità di AAU nel conto di deposito delle AAU dell'ETS di quel registro risultante dall'istantanea al conto di deposito delle AAU dell'ETS di quel registro secondo la procedura di compensazione dei trasferimenti delle quote con AAU. 2.   Ai fini del presente articolo, le quote contenute nel conto nazionale delle soppressioni delle quote per le quali non si è ancora proceduto al ritiro o alla cancellazione a norma degli , rispettivamente, sono considerate quote depositate nel registro. 3.   Qualora l'amministratore di un registro non abbia svolto i compiti di cui al paragrafo 1 entro le scadenze indicate, l'amministratore centrale blocca tutte le procedure di cui , paragrafo 1, lettere da d) ad h), a esclusione della procedura di compensazione dei trasferimenti delle quote con AAU, fino a quando i suddetti compiti non saranno portati a termine. 4.   L'amministratore centrale può avviare procedure supplementari di compensazione in momenti diversi da quelli indicati al paragrafo 1 previa opportuna notifica agli amministratori dei registri.
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