Art. 57
Ritiro di unità di Kyoto
In vigore dal 8 ott 2008
Ritiro di unità di Kyoto
1. Su istruzione dell'organismo competente dello Stato membro, l'amministratore del registro trasferisce le quantità e i tipi di unità di Kyoto specificati da tale organismo dal conto di deposito della Parte all'apposito conto dei ritiri esistente nel proprio registro, secondo la procedura di ritiro delle unità di Kyoto.
2. Non è possibile trasferire quote dai conti di deposito dei gestori o dai conti di deposito personali ai conti dei ritiri.
Storico versioni
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