Art. 58

Cancellazione di unità di Kyoto a fronte della soppressione di quote

In vigore dal 8 ott 2008
Cancellazione di unità di Kyoto a fronte della soppressione di quote 1.   Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni anno, gli amministratori dei registri cancellano una quantità di AAU, ERU o CER, escluse le lCER o le tCER, corrispondente alla quantità di quote soppresse, per il periodo in corso, tra il 1o gennaio dell'anno precedente e il 1o gennaio dell'anno in corso, procedendo a: a) trasferire una quantità di AAU corrispondente alla quantità di quote soppresse, tra il 1o gennaio dell'anno precedente e il 1o gennaio dell'anno in corso, dal conto di deposito delle AAU al conto di deposito della Parte, secondo la procedura di trasferimento delle AAU prima del ritiro o della cancellazione; e b) trasferire una quantità di AAU, ERU o CER, escluse le lCER o le tCER, corrispondente alla quantità di quote soppresse a norma dell' dal conto di deposito della Parte al conto delle cancellazioni, secondo la procedura di cancellazione delle unità di Kyoto. 2.   Qualora l'amministratore di un registro non abbia svolto i compiti di cui al paragrafo 1 entro le scadenze indicate, l'amministratore centrale blocca tutte le procedure di riporto delle quote fino a quando i suddetti compiti non saranno portati a termine
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Cancellazione di unità di Kyoto a fronte della soppressione di quote (Art. 58 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo