Art. 58
Cancellazione di unità di Kyoto a fronte della soppressione di quote
In vigore dal 8 ott 2008
Cancellazione di unità di Kyoto a fronte della soppressione di quote
1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni anno, gli amministratori dei registri cancellano una quantità di AAU, ERU o CER, escluse le lCER o le tCER, corrispondente alla quantità di quote soppresse, per il periodo in corso, tra il 1o gennaio dell'anno precedente e il 1o gennaio dell'anno in corso, procedendo a:
a)
trasferire una quantità di AAU corrispondente alla quantità di quote soppresse, tra il 1o gennaio dell'anno precedente e il 1o gennaio dell'anno in corso, dal conto di deposito delle AAU al conto di deposito della Parte, secondo la procedura di trasferimento delle AAU prima del ritiro o della cancellazione; e
b)
trasferire una quantità di AAU, ERU o CER, escluse le lCER o le tCER, corrispondente alla quantità di quote soppresse a norma dell' dal conto di deposito della Parte al conto delle cancellazioni, secondo la procedura di cancellazione delle unità di Kyoto.
2. Qualora l'amministratore di un registro non abbia svolto i compiti di cui al paragrafo 1 entro le scadenze indicate, l'amministratore centrale blocca tutte le procedure di riporto delle quote fino a quando i suddetti compiti non saranno portati a termine
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:994:oj#art-58