Art. 59
Riporto tra periodi
In vigore dal 8 ott 2008
Riporto tra periodi
1. Il 1o maggio del 2013 e il 1o maggio dell'anno seguente il termine di ciascun periodo successivo, gli amministratori dei registri convertono le quote presenti nei rispettivi registri e non ancora restituite in quote valide per il periodo in corso secondo la procedura di riporto delle quote.
2. Gli amministratori dei registri degli Stati membri che possono rilasciare AAU per il periodo che inizia nel 2013 trasferiscono, entro il 30 giugno dello stesso anno, una quantità di AAU valide per il periodo in corso corrispondente alla quantità di quote convertite a norma del paragrafo 1 verso il conto di deposito delle AAU dell'ETS del periodo in corso, secondo la procedura di aggiunta di AAU alle quote riportate. Gli amministratori dei registri trasferiscono inoltre le AAU rimanenti nel conto di deposito delle AAU dell'ETS per il periodo precedente al conto di deposito delle Parti.
Storico versioni
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