Art. 54

Cancellazione di unità di Kyoto

In vigore dal 8 ott 2008
Cancellazione di unità di Kyoto Su richiesta del titolare di un conto, l'amministratore del registro procede alla cancellazione delle unità di Kyoto detenute nei suoi conti in conformità dell', paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE secondo la procedura di cancellazione delle unità di Kyoto trasferendo il numero di unità di Kyoto specificate dal conto interessato al conto delle cancellazioni del suo registro.
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Cancellazione di unità di Kyoto (Art. 54 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo