Art. 50
Calcolo dei valori relativi allo stato di adempimento
In vigore dal 8 ott 2008
Calcolo dei valori relativi allo stato di adempimento
1. Il 1o maggio di ogni anno l'amministratore del registro determina il valore relativo allo stato di adempimento di ciascun impianto calcolando la somma di tutte le quote, le CER e le ERU restituite per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate nel periodo in corso fino all'anno in corso compreso, più un fattore di correzione.
2. Il fattore di correzione di cui al paragrafo 1 è pari a zero se il valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente era superiore a zero, mentre è uguale al valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente se quest'ultimo è inferiore o uguale a zero.
Storico versioni
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