Art. 47

Emissioni verificate di un impianto

In vigore dal 8 ott 2008
Emissioni verificate di un impianto 1.   Qualora la comunicazione del gestore di un impianto relativa alle emissioni prodotte da tale impianto nel corso dell'anno precedente sia stata ritenuta soddisfacente in base all', primo comma, della direttiva 2003/87/CE, il responsabile della verifica, comprese le autorità competenti che svolgono la funzione di verificatori, iscrive o approva l'iscrizione delle emissioni verificate annue dell'impianto per l'anno considerato nei dati del registro secondo la procedura di iscrizione delle emissioni verificate. 2.   L'amministratore del registro può vietare l'iscrizione delle emissioni verificate annue dell'impianto finché l'autorità competente non ha ricevuto la comunicazione relativa alle emissioni verificate presentata dai gestori a norma dell', paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE per l'impianto considerato e consentito al registro di ricevere le emissioni verificate annue. 3.   L'autorità competente può ordinare all'amministratore del registro di correggere le emissioni verificate annue di un impianto relative a un anno precedente per assicurare la conformità con i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell'allegato V della direttiva 2003/87/CE, mediante l'iscrizione del valore corretto per tale impianto per l'anno considerato nei dati del registro, secondo la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate. 4.   Se l'autorità competente ordina all'amministratore del registro di correggere le emissioni verificate annue di un impianto relative ad un anno precedente dopo la scadenza indicata all', paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per la restituzione delle quote in quantità corrispondente alle emissioni dell'anno precedente considerato, l'amministratore centrale consente tale correzione solo se è stato informato della decisione adottata dall'autorità competente riguardo al nuovo stato di adempimento applicabile all'impianto derivante dalla correzione delle emissioni verificate.
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Emissioni verificate di un impianto (Art. 47 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo