Art. 46
Deposito minimo di quote nei registri
In vigore dal 8 ott 2008
Deposito minimo di quote nei registri
1. Se una proposta di trasferimento esterno o di soppressione delle quote fa diminuire l'importo totale delle quote detenute in un registro al di sotto della quantità minima di unità di Kyoto richiesta per quel registro come riserva per il periodo di impegno ai sensi della decisione 11/CMP.1 meno l'importo di unità di Kyoto attualmente detenute nel registro al di fuori del conto di deposito delle AAU dell'ETS e del conto delle cancellazioni, il CITL respinge il trasferimento proposto.
2. Se una proposta di trasferimento esterno o di soppressione delle quote fa scendere l'importo cumulativo totale delle quote detenute nei registri degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 2000 al di sotto della quantità minima di unità di Kyoto richiesta per quel registro come riserva per il periodo di impegno ai sensi della decisione 11/CMP.1 meno l'importo di unità di Kyoto attualmente detenute in tali registri al di fuori dei conti di deposito delle AAU dell'ETS e dei conti delle cancellazioni, il CITL respinge il trasferimento proposto.
Storico versioni
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