Art. 44
Trasferimento di quote da parte dei titolari dei conti
In vigore dal 8 ott 2008
Trasferimento di quote da parte dei titolari dei conti
1. Su richiesta del titolare di un conto l'amministratore del registro effettua i trasferimenti delle quote depositate nel conto del titolare tra i conti nazionali di deposito delle quote, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro secondo la procedura di trasferimento interno delle quote.
2. Su richiesta del titolare di un conto l'amministratore del registro effettua i trasferimenti delle quote depositate nel conto del titolare tra i conti nazionali di deposito delle quote, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro e i conti analoghi contenuti in un altro registro secondo la procedura di trasferimento esterno delle quote.
3. Le quote possono essere trasferite da un conto di un registro a un conto di un registro di un paese terzo o del registro CDM e possono essere acquisite a partire da un conto di un registro di un paese terzo o del registro CDM solo se:
a)
è stato concluso un accordo ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE; e
b)
tali trasferimenti sono conformi alle disposizioni relative al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni nell'ambito di tale accordo adottate dalla Commissione a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:994:oj#art-44