Art. 44

Trasferimento di quote da parte dei titolari dei conti

In vigore dal 8 ott 2008
Trasferimento di quote da parte dei titolari dei conti 1.   Su richiesta del titolare di un conto l'amministratore del registro effettua i trasferimenti delle quote depositate nel conto del titolare tra i conti nazionali di deposito delle quote, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro secondo la procedura di trasferimento interno delle quote. 2.   Su richiesta del titolare di un conto l'amministratore del registro effettua i trasferimenti delle quote depositate nel conto del titolare tra i conti nazionali di deposito delle quote, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro e i conti analoghi contenuti in un altro registro secondo la procedura di trasferimento esterno delle quote. 3.   Le quote possono essere trasferite da un conto di un registro a un conto di un registro di un paese terzo o del registro CDM e possono essere acquisite a partire da un conto di un registro di un paese terzo o del registro CDM solo se: a) è stato concluso un accordo ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE; e b) tali trasferimenti sono conformi alle disposizioni relative al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni nell'ambito di tale accordo adottate dalla Commissione a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.
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Trasferimento di quote da parte dei titolari dei conti (Art. 44 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo