Art. 25

Codici identificativi dei conti e identificatori alfanumerici

In vigore dal 8 ott 2008
Codici identificativi dei conti e identificatori alfanumerici Prima di procedere alla creazione di un conto, l'amministratore del registro assegna a ciascun conto un codice identificativo unico e l'identificatore alfanumerico specificato dal titolare del conto nell'ambito delle informazioni fornite, a seconda dei casi, a norma dell'allegato I o dell'allegato III. Prima della creazione del conto, l'amministratore del registro assegna inoltre al suo titolare un codice identificativo unico del titolare del conto.
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Codici identificativi dei conti e identificatori alfanumerici (Art. 25 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo