Art. 27

Rilevazione di difformità da parte del CITL

In vigore dal 8 ott 2008
Rilevazione di difformità da parte del CITL 1.   L'amministratore centrale provvede affinché il CITL effettui controlli automatici per tutte le procedure al fine di individuare irregolarità, di seguito «difformità», consistenti nel fatto che la procedura proposta non è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e dal presente regolamento. 2.   Se i controlli automatici di cui al paragrafo 1 rilevano una difformità in una procedura, l'amministratore centrale informa immediatamente l'amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione mediante l'invio di un codice di risposta automatico. 3.   Al ricevimento del codice di risposta per una procedura di cui al paragrafo 2, l'amministratore del registro di partenza interrompe la procedura e ne informa il CITL. L'amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione informano immediatamente dell'interruzione della procedura i titolari dei conti interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:994:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rilevazione di difformità da parte del CITL (Art. 27 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo