Art. 29

Rilevazione di difformità da parte dell'ITL

In vigore dal 8 ott 2008
Rilevazione di difformità da parte dell'ITL Se a seguito di un controllo automatico l'ITL informa l'amministratore del registro o gli amministratori dei registri interessati di una difformità in una procedura da essi avviata, l'amministratore del registro di partenza interrompe la procedura e ne informa l'ITL. L'amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione informano immediatamente dell'interruzione della procedura i titolari dei conti interessati.
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Rilevazione di difformità da parte dell'ITL (Art. 29 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo